Come risolvere i problemi con le banche senza ricorrere al tribunale
Cosa si può fare se dovessero sorgere problemi nei rapporti in essere con le banche e gli altri intermediari finanziari?
Quando ad esempio nel conto bancario sono addebitati costi imprevisti o l’investimento evidenzia clausole non chiare?
Oppure l’estinzione o la trasferibilità del mutuo non avviene secondo le procedure previste?
Per la risoluzione delle controversie nascenti dai rapporti tra risparmiatori/investitori e intermediari autorizzati esistono sistemi di risoluzione “stragiudiziale” delle liti entro un determinato importo.
Si può ricorrere:
-all’Arbitro Bancario Finanziario – “ABF” presso la Banca d’Italia per le controversie che riguardano prodotti bancari per importi fino a € 200.000 (ad esempio, conti correnti, carte di credito, bancomat, prestiti personali o mutui, segnalazioni alla Centrale dei Rischi);
– all’Arbitro per le Controversie Finanziarie – “ACF” presso la Consob per i servizi o attività con finalità di investimento (ad esempio, negoziazione o collocamento di titoli, consulenza in materia di investimenti, gestione di patrimoni) con importi fino a € 500.000.
Queste procedure di risoluzioni sono decisamente più veloci, semplici e molto più economiche rispetto al ricorso al giudice ordinario.
Il procedimento si svolge in forma scritta e, inoltre, non serve necessariamente l’assistenza di un legale di fiducia.
Il ricorso è deciso unicamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario)
Il ricorso si può fare con facilità utilizzando la piattaforma on line all’uopo predisposta.
Le decisioni dell’Arbitro non sono vincolanti come quelle del giudice ordinario, ma se l’intermediario soccombente nella controversia non le rispetta la notizia del loro inadempimento è resa pubblica.
Bisogna ricordare comunque che prima di ricorrere ai suddetti organismi arbitrali di risoluzione è necessario contestare preventivamente il presunto danno subito al proprio intermediario.
Infatti, secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d’Italia, il “ricorso all’ABF HҒ preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario” e “Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo” (sez. VI, par. 1).
Ogni intermediario deve avere un responsabile e/o un ufficio incaricato della gestione dei reclami che deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo.
Le modalità per presentare un reclamo e i recapiti utili sono, di norma, disponibili sul sito internet dell’intermediario.
Successivamente, in caso di risposta insufficiente o di nessuna risposta, si può procedere con il ricorso all’Arbitro, che comunque deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario.
Nel ricorso si possono proporre soltanto questioni già espresse nel reclamo.
Se la decisione dell’Arbitro non è ritenuta soddisfacente il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria ordinaria.